Onorevoli Colleghi! - L'evoluzione della medicina ha fatto sì che oggi sia possibile parlare del rapporto tra paziente e medico non più in termini di prevalenza di una volontà (quella del medico, che conosce la cura della malattia) su un'altra (quella del paziente, che ignora cosa sia meglio per la sua salute), ma in termini di dialogo, di libera e informata autodeterminazione nell'esercizio del diritto alla salute. Ciò in base al presupposto che proprio quell'evoluzione costringe il medico a prendere decisioni in situazioni di incertezza, perché oggi è più evidente, rispetto al passato, che le cause e la evoluzione di una malattia possono essere diverse, e che quindi diverse possono essere le cure che possono essere adottate.
      Nei casi in cui l'autodeterminazione non può di fatto esplicarsi, perché il paziente è in una situazione di incapacità di intendere il significato, la portata e le conseguenze del trattamento sanitario, occorre chiedersi se un intervento legislativo

 

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sia necessario, per tutelare nella misura del possibile, tale diritto, e quali strumenti esso debba contemplare.
      Al riguardo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce, all'articolo 3 (Diritto all'integrità personale), al comma 2, che nell'ambito della medicina e della biologia devono essere rispettati il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge. La nostra Costituzione prevede che «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» (articolo 32) e che «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». La Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva in Italia con legge n. 145 del 2001, sottolinea la centralità della tutela della dignità e della identità della persona e all'articolo 9, in particolare, attribuisce rilievo ai desideri precedentemente espressi dal paziente, stabilendo che essi devono essere presi in considerazione dal medico. Il Codice di deontologia medica italiano del 2004 dispone, all'articolo 34, che «Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi liberamente espressa dalla persona» e che il medico non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dalla persona stessa.
      Lo scopo del presente progetto di legge è appunto quello di fornire tutela legislativa al diritto individuale di autodeterminazione in materia di cure mediche, fornendo all'interessato due strumenti giuridici fondamentali: una dichiarazione di volontà unilaterale non recettizia, cioè la «dichiarazione anticipata di trattamento», e un contratto, il «mandato in previsione dell'incapacità». La prima consente di ricollegare il trattamento sanitario alla volontà del paziente, tramite apposite direttive da lui espresse nel passato. Il secondo permette al paziente di assicurarsi che una persona di fiducia avrà cura che le proprie volontà siano compiute anche quando egli non sia più in grado di esprimere una volontà informata e cosciente.
      L'articolo 1 reca le definizioni di «trattamento sanitario», «stato di incapacità», «mandato in previsione dell'incapacità» e «dichiarazione anticipata di trattamento». Le dichiarazioni anticipate di trattamento (o testamento di vita), prestate nella forma stabilita (atto pubblico notarile, alla formazione del quale può intervenire un medico che assiste il disponente), sono definite come l'atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e all'assistenza religiosa.
      Rimane fermo, per la disciplina di cui alla presente proposta di legge, il principio fondamentale del nostro ordinamento per cui il bene della vita è sottratto a qualsivoglia profilo di disponibilità. L'eutanasia non è assolutamente consentita, neppure in presenza del consenso del malato, ricadendo la fattispecie nell'ambito di operatività dell'articolo 575 (omicidio), dell'articolo 579 (omicidio del consenziente), o dell'articolo 580 (istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale. A maggiore tutela e a scanso di possibili interpretazioni difformi dall'orientamento esposto, l'articolo 2 esplicita i princìpi, le finalità e i criteri interpretativi delle disposizioni recate con il presente progetto di legge.
      Il valore giuridico della dichiarazione anticipata di trattamento è quello di produrre effetti nei confronti delle scelte sanitarie del medico. Questi, infatti, al momento di sottoporre a trattamento sanitario una persona che versa in stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, potrà disattendere la dichiarazione anticipata solo quando essa non sia più corrispondente a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della sua redazione, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, ovvero sia in contrasto con le leges artis, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.
      L'altro strumento a disposizione dell'interessato è il «mandato in previsione
 

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dell'incapacità», disciplinato dall'articolo 5 e definito come il contratto con il quale si attribuisce al mandatario il potere di compiere atti giuridici in nome e nell'interesse del rappresentato al verificarsi di uno stato di incapacità di quest'ultimo.
      L'articolo 3 reca una disciplina dettagliata del consenso informato, prevedendo che esso sia preceduto da accurate informazioni e che il paziente possa comunque revocare in ogni momento il consenso già prestato.
      L'articolo 4 stabilisce le modalità attraverso cui può essere ricostruito un consenso informato in capo a un soggetto che non può esprimerlo con valore giuridico, a causa del proprio stato di incapacità o dell'età minore o della sua condizione di interdetto o inabilitato.
      L'articolo 6 disciplina e stabilisce le procedure relative alla dichiarazione anticipata di trattamento.
      L'articolo 7 stabilisce la procedura attraverso la quale può essere dichiarato e certificato lo stato di incapacità e gli organi competenti a farlo.
      L'articolo 8 garantisce il diritto di revoca, di modifica e di rinnovo della dichiarazione anticipata di trattamento e del mandato in previsione dell'incapacità.
      L'articolo 9 assicura la necessaria accessibilità al contenuto delle dichiarazioni anticipate di trattamento e dei mandati in previsione di incapacità da parte dei notai, dell'autorità giudiziaria, dei dirigenti sanitari e dei medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in stato di incapacità.
      L'articolo 10, infine, prevede che ambedue gli atti (dichiarazione anticipata di trattamento e mandato in previsione dell'incapacità), nonché tutti i documenti a essi collegati, sono esonerati da qualsiasi imposizione fiscale.

 

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